PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, nati nel territorio della Repubblica italiana e residenti all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per tredici mensilità l'anno, un assegno mensile pari all'importo stabilito per i connazionali residenti sul territorio nazionale, di seguito denominato «assegno sociale».

Art. 2.

      1. Presso l'INPS, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, è acceso il conto per gli assegni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

      1. Ai fini della concessione dell'assegno sociale, ciascun cittadino italiano residente all'estero presenta domanda su carta libera all'INPS tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana

 

Pag. 4

che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.